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Sez. L, Sentenza n. 5600 del 25/06/1987 (Rv. 454074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA PER UNA DURATA MINIMA GARANTITA - LEGITTIMITÀ - ANTICIPATA ED INGIUSTIFICATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI UN DIRIGENTE DI AZIENDA CON CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DETERMINATO IN RELAZIONE ALL'ANTICIPATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA PER UNA DURATA MINIMA GARANTITA - LEGITTIMITÀ - ANTICIPATA ED INGIUSTIFICATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI UN DIRIGENTE DI AZIENDA CON CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DETERMINATO IN RELAZIONE ALL'ANTICIPATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE.*

La clausola di stabilità relativa del rapporto per una durata minima garantita è legittima (non essendo incompatibile con le norme dettate dalla legge n. 230 del 1962 sull'apponibilità del termine al contratto di lavoro) e non altera la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, traducendosi soltanto in una preventiva rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recesso e quindi in una garanzia per il lavoratore della conservazione del posto per una durata minima. Pertanto, in ipotesi di anticipata ed ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro (così come in quella di dimissioni del lavoratore per giusta causa) quest'ultimo avrà diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che egli avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale, in un'ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di un dirigente d'azienda industriale, aveva condannato il datore anche al risarcimento del danno, pur determinato in relazione all'anticipato pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare). (V 6052/85, mass n 443185; (V 2365/80, mass n 406059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)