Sez. L, Sentenza n. 1426 del 10/02/1988 (Rv. 457531 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE EX ART. 7 ST. LAVORATORI - OPERATIVITÀ - LIMITI - INDICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GIUSTA CAUSA NEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE EX ART. 7 ST. LAVORATORI - OPERATIVITÀ - LIMITI - INDICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GIUSTA CAUSA NEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In conformità ai principi affermati dalla sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale con riguardo all'ipotesi del licenziamento cosiddetto disciplinare del lavoratore subordinato, le garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori si applicano a tutti i licenziamenti cosiddetti per Mancanza (che sono ontologicamente disciplinari) e quindi anche al licenziamento per giusta causa, quale prevista dall'art. 2119 cod. civ., ancorché non occorra che quest'ultima sia enunciata e previamente pubblicata nel codice disciplinare, derivando essa direttamente dalla previsione di legge. (principio affermato con riferimento all'ipotesi di licenziamento di un dirigente d'azienda). (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)