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Sez. 2, Sentenza n. 2764 del 02/08/1968 (Rv. 335382 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI- ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - OPERE INNOVATRICI NEL FONDO SERVENTE- INIBIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335382-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI- ESERCIZIO DELLA SERVITU - DIMINUZIONE - OPERE INNOVATRICI NEL FONDO SERVENTE- INIBIZIONE - CONDIZIONI.*

Il proprietario del fondo dominante puo chiedere la inibizione delle opere innovatrici effettuate nel fondo servente quando esse impediscano, restringano o rendano piu incomodo l'Esercizio della servitu. Se si tratta di servitu volontaria, le opere da inibirsi debbono incidere sul contenuto essenziale della servitu stessa, qual'e determinato dal titolo, debbono cioe far diminuire quelle utilita che ne costituiscono il contenuto e rendere insoddisfatte tutte o alcune di quelle esigenze del fondo che la servitu e destinata a soddisfare oppure devono incidere sulle modalita dell'Esercizio, rendendo piu difficile quell'Esercizio che e praticato secondo il titolo. Nell'un caso e nell'altro, il pregiudizio arrecato deve essere effettivo e va accertato caso per caso, alla stregua di obiettivi criteri di valutazione, in relazione al tipo e al contenuto della servitu, dal giudice di merito, il quale, naturalmente deve prendere in esame il titolo che nelle servitu volontarie ne fissa il contenuto, ne regola lo Esercizio e ne disciplina le modalita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)