Sez. 2, Sentenza n. 1697 del 13/05/1976 (Rv. 380463 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - OPERA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - RIFERIMENTO AL TITOLO COSTITUTIVO - ILLEGITTIMITA DELL'OPERA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - OPERA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - RIFERIMENTO AL TITOLO COSTITUTIVO - ILLEGITTIMITA DELL'OPERA - CONDIZIONI.*
In tema di servitu volontaria, al fine di stabilire se un'opera innovatrice, eseguita dal proprietario del fondo servente, sia tale da impedire, restringere o rendere piu gravoso l'Esercizio della servitu, e, quindi, concretizzi violazione del divieto di cui allo art 1067 secondo comma cod civ, occorre far riferimento al titolo costitutivo della servitu medesima, nel senso cioe di considerare illegittima solo l'opera che comporti un'obiettiva diminuzione delle utilita, od insoddisfazione delle esigenze del fondo dominante, come contemplate nell'atto costitutivo, ovvero concretamente incida sulle modalita di Esercizio del diritto, rendendole piu difficoltose rispetto a quanto previsto nell'atto stesso. (V 2764/68, mass n 335382).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)