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Sez. 4, Sentenza n. 18667 del 23/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228358 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Competenza - Prefetto - Esclusione - Giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228358-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 cod. strad., al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare (nella specie si trattava della sospensione della patente di guida e la Corte ha affermato che spetta al giudice applicare tale sanzione amministrativa anche se sia stata già disposta dal prefetto).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 221, Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)