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Sez. 1, Sentenza n. 3353 del 18/07/1989 (Rv. 463400 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO AD UN BENEFICIO FISCALE NONOSTANTE LA MANCANZA DI UN DETERMINATO ADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RITENUTA INDISPENSABILITÀ DI DETTO ADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO IN SEDE DI RINVIO DELL'EFFETTUAZIONE SOPRAVVENUTA DELL'ADEMPIMENTO MEDESIMO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD AGEVOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO.*
Stato
decisa il 1989-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463400-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO AD UN BENEFICIO FISCALE NONOSTANTE LA MANCANZA DI UN DETERMINATO ADEMPIMENTO DEL CONTRIBUENTE - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RITENUTA INDISPENSABILITÀ DI DETTO ADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO IN SEDE DI RINVIO DELL'EFFETTUAZIONE SOPRAVVENUTA DELL'ADEMPIMENTO MEDESIMO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD AGEVOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSTA DI REGISTRO.*

Il carattere "chiuso" del processo di rinvio, anche quando si svolga davanti a giudice speciale, implica per le parti il divieto di nuove attività assertive o probatorie, salvo che esse si rendano necessarie per "ius superveniens", o per una modificazione della materia del contendere discendente dalla sentenza di Cassazione (attraverso una diversa definizione del rapporto, od un diverso indirizzo della controversia, o l'emersione di tesi giuridiche in precedenza non prospettate). Pertanto, qualora la pronuncia della commissione tributaria centrale, che riconosca un beneficio fiscale nonostante la Mancanza di un determinato adempimento del contribuente, venga annullata dalla Corte di Cassazione, sulla base del principio della indispensabilità di detto adempimento (nella specie, al fine delle agevolazioni in tema di imposta di registro su atto di trasformazione di società, trattavasi della dichiarazione contemplata dall'art. 3 della legge 18 marzo 1965 n. 170), deve escludersi che quella commissione, in Sede di rinvio, possa prendere in considerazione un'effettuazione sopravvenuta dell'adempimento medesimo (e le prove dirette a dimostrarla). (V 8454/87, mass n 455989; (V 5567/82, mass n 423309).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 18/03/1965 num. 170 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)