Sez. L, Sentenza n. 8454 del 18/11/1987 (Rv. 455989 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE ED ECCEZIONI, DI NUOVE PROVE, DI CONCLUSIONI DIVERSE E DI NUOVE PRODUZIONI DOCUMENTALI - SUSSISTENZA - POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE DEL LAVORO DI PRIMO E SECONDO GRADO - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A CONSULENZA TECNICA SULLA STABILITÀ DI UN RAPPORTO DISPOSTA IN SOSTITUZIONE DELL'ESAME DELLE PROVE GIÀ ACQUISITE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE ED ECCEZIONI, DI NUOVE PROVE, DI CONCLUSIONI DIVERSE E DI NUOVE PRODUZIONI DOCUMENTALI - SUSSISTENZA - POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE DEL LAVORO DI PRIMO E SECONDO GRADO - ESTENSIONE AL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A CONSULENZA TECNICA SULLA STABILITÀ DI UN RAPPORTO DISPOSTA IN SOSTITUZIONE DELL'ESAME DELLE PROVE GIÀ ACQUISITE.*
Il principio secondo cui nel giudizio di rinvio è alle parti preclusa (con l'eccezione espressamente prevista del giuramento) ogni possibilità di nuove domande ed eccezioni, di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali - salvo che conseguano per effetto della sentenza di Cassazione - trova applicazione anche nel rito del lavoro, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice del lavoro (di cui all'art. 421 cod. proc. civ.), e segnatamente quelli del giudice d'appello (di cui all'art. 437 cod. proc. civ.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi del giudizio e non si estendono anche al grado di Cassazione del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stato. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di rinvio che - per accertare il carattere di stabilità, o meno, di un rapporto di lavoro - aveva disposto una consulenza tecnica, invece di limitarsi al riesame delle risultanze probatorie già acquisite). (V 3554/84, mass n 435559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)