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Sez. 1, Sentenza n. 5567 del 25/10/1982 (Rv. 423309 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI UN "FACTUM SUPERVENIENS" BASATA SU UN RADICALE MUTAMENTO DI INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DA PARTE DELLA CORTE CON LA SENTENZA DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423309-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI UN "FACTUM SUPERVENIENS" BASATA SU UN RADICALE MUTAMENTO DI INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DA PARTE DELLA CORTE CON LA SENTENZA DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché nel giudizio di rinvio, che costituisce un processo chiuso preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, non sono consentite proposizioni di nuove domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse, non è consentito in tale giudizio l'allegazione di fatti nuovi, basata su un mutamento di indirizzo giurisprudenziale da parte della Corte con la sentenza di Cassazione, in quanto tale mutamento non è assimilabile allo ius superveniens ai fini dell'ampliamento delle facoltà assertive e probatorie delle parti, o di una situazione di fatto diversa da quella che avrebbe potuto essere esaminata dal giudice di appello che ha emesso la sentenza cassata, non potendo le parti, in tal modo, modificare i presupposti di fatto, espressi o impliciti, della sentenza di annullamento, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della lite. Pertanto, nel giudizio di rinvio, non può essere dedotto un factum superveniens che sia stato realizzato all'esclusivo fine di correggere ex post il comportamento o la condotta ritenuti carenti dalla Corte di Cassazione nel giudizio sull'osservanza di una norma giuridica, in quanto tale adeguamento a posteriori, ove fosse ammesso nel giudizio di rinvio, costituirebbe una inammissibile attività correttiva della res deducta e consentirebbe l'emenda della violazione della norma, sulla quale violazione era invece fondata la pretesa fatta valere in giudizio. (nella specie, ritenuta dalla Corte suprema la nullità di una delibera assembleare emanata in attuazione di una clausola statutaria parimenti nulla perché rimetteva al giudizio discrezionale degli organi societari il gradimento all'acquirente di azioni nominative e rinviata la causa al giudice di rinvio, la parte pretendeva, allegando il mutamento di giurisprudenza operato con la sentenza di Cassazione, di far valere nel giudizio di rinvio una successiva delibera adottata in conformità ai principi enunciati dalla suprema Corte. Il giudice di rinvio riteneva inammissibile tale deduzione e la Corte di Cassazione ha confermato tale pronunzia. (V 3000/81, mass n 413547; (V 1736/81, mass n 412418; (Conf 4711/81, mass n 415445, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)