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Sez. 1, Ordinanza n. 740 del 07/02/1995 Cc. (dep. 27/03/1995) Rv. 200762 - 01

Competenza - Rimessione del processo - In genere | Rimedio per situazioni "non altrimenti eliminabili" - Nozione.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200762-01

Competenza - Rimessione del processo - In genere

Con la disciplina dell'istituto della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'ulteriore limite che tali situazioni non siano "non altrimenti eliminabili", a cui cioè non possa porsi rimedio con l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.: astensione e ricusazione del giudice; art. 52 cod. proc. pen.: astensione del magistrato del pubblico ministero; art. 53 cod. proc. pen.: sostituzione del magistrato del pubblico ministero, che può essere sollecitata anche dall'interessato, il quale possa dimostrare la sussistenza di una delle situazioni previste dall'art. 36 comma primo lett. a), b), d), e) cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)