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Sez. L, Sentenza n. 11953 del 18/11/1995 (Rv. 494696 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Impugnazione della sentenza in ordine alla liquidazione del "quantum" per difetto di prova - Decisione escludente l'esistenza di qualsiasi danno - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494696-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

In relazione al principio secondo il quale il giudicato sull'"an debeatur" accerta l'astratta potenzialità dannosa del fatto illecito ma non preclude di stabilire che in concreto il danno non si è verificato, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno contestandosi dall'appellante che di questo sia stata fornita la prova, il giudice di appello è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il "quantum debeatur" e non incorre quindi in vizio di ultrapetizione ove escluda l'esistenza di qualsiasi danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)