Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/07/1996 (Rv. 498459 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE | Domanda non limitata all'astratto accertamento della potenzialità dannosa dell'illecito - Difetto di prova del danno - Conseguenze - Rigetto - Fatto qualificato in sentenza come potenzialmente pregiudizievole - Contraddittorietà di motivazione - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE
La parte che non limiti la domanda alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno (e cioè ad una pronunzia di mero accertamento della potenzialità dannosa di un determinato illecito) ma chieda anche la condanna alla corresponsione di quanto occorra per il ristoro del danno subito, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno in concreto e dell'ammontare di questo, in difetto della quale la domanda va rigettata anche se il giudice (senza per questo incorrere nel vizio di contraddittorietà della motivazione) abbia accertata la sussistenza del fatto potenzialmente dannoso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)