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Sez. U, Sentenza n. 423 del 21/01/1988 (Rv. 456970 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI DETTATI PER IL CURATORE DEL FALLIMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456970-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI DETTATI PER IL CURATORE DEL FALLIMENTO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di liquidazione del compenso al Commissario giudiziale dell'amministrazione controllata, i criteri dettati per il compenso del curatore del fallimento (d.m. 27 novembre 1976, richiamato dall'art. 39 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267) sono applicabili nei limiti di compatibilità con le particolari caratteristiche e finalità della procedura. Al fine indicato, pertanto, può tenersi conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della procedura, della sollecitudine delle relative operazioni, non anche dell'ammontare dell'attivo e dell'entità delle somme attribuite ai creditori, trattandosi di parametri rinvenibili soltanto nel fallimento. (V 545/84, mass n 432777; (V 3810/83, mass n 428731).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DM 27/11/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)