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Sez. 1, Sentenza n. 3810 del 04/06/1983 (Rv. 428731 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - CRITERI - NORME STABILITE CON DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - POTERI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428731-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - CRITERI - NORME STABILITE CON DECRETO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - POTERI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*

La liquidazione del compenso al Commissario giudiziale del concordato preventivo, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 165 della legge fallimentare all'art. 39 della stessa legge, deve essere effettuata, così come per il curatore del fallimento, secondo le norme stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia (attualmente d.m. 27 novembre 1976). La concreta Determinazione del compenso rientra nei poteri discrezionali del tribunale fallimentare, ma deve essere congruamente motivata, con indicazione dei criteri seguiti per la liquidazione, sì da consentire il controllo dell'uso corretto di quei poteri. (V 6401/81, mass n 417202; (V 557/75, mass n 373861; (V 3048/74, mass n 371507; (V 1681/72, mass n 358556; (V 88/66, mass n 320176).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., DM 27/11/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)