Sez. 1, Sentenza n. 28586 del 16/04/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290389-01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 - Condannato per delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. - Riconoscimento dell’attenuante della dissociazione - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali significative di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n.646 è configurabile anche nei confronti del condannato per un delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. al quale sia stata riconosciuta l'attenuante speciale della dissociazione, posto che l'applicazione di detta circostanza non fa venir meno l'esigenza di monitorare le fonti di reddito di soggetti che abbiano commesso determinati reati o abbiano mostrato una particolare pericolosità.
Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)