Sez. 1, Sentenza n. 5675 del 23/01/2026 Cc. (dep. 11/02/2026) Rv. 289429-01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Condanna per reato aggravato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione - Riconoscimento dell'equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
La condanna per un delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando in sentenza le circostanze attenuanti siano state ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)