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Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 18/04/1984 (Rv. 434524 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO LE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, STIPULATO RELATIVAMENTE A VEICOLO DI PROPRIETÀ ALTRUI - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE RESPONSABILE DEL SINISTRO DI RIVOLGERSI ALLO ASSICURATORE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - CONSEGUENZE AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434524-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO LE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, STIPULATO RELATIVAMENTE A VEICOLO DI PROPRIETÀ ALTRUI - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL CONDUCENTE RESPONSABILE DEL SINISTRO DI RIVOLGERSI ALLO ASSICURATORE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - CONSEGUENZE AI FINI DELLA PRESCRIZIONE.*

L'Assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli può essere stipulata relativamente a veicolo di proprietà altrui, e non condotto dal contraente, configurando un'ipotesi di Assicurazione per conto di chi spetta, nella quale il beneficiario dell'indennizzo può non coincidere con il contraente, ma essere determinato in un momento successivo alla conclusione del contratto, in funzione della titolarità dell'interesse assicurato, e così coprire contemporaneamente l'interesse dei vari soggetti - proprietario del veicolo, conduttore - responsabili del sinistro ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.. consegue che ciascuno di costoro, pure se diverso dal contraente, può far valere verso l'assicuratore il diritto all'indennizzo con la conseguenza che la liquidazione del credito del danneggiato, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei suddetti (nella specie: conducente del veicolo), opera, ai fini della relativa prescrizione, nei riguardi degli altri (nella specie: proprietario del veicolo), per i quali, quindi, da tale pronunzia decorre un nuovo termine prescrizionale, che non è più quello (annuale) previsto dall'art. 2952 cod. civ., ma quello (decennale) stabilito dal successivo art. 2953. (V 6334/81, mass n 417119; (V 3425/76, mass n 382190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)