Sez. 3, Sentenza n. 3425 del 13/10/1976 (Rv. 382190 - 01)
ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - SOGGETTO ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE DELLA COSA - DERIVAZIONE DI TALE INTERESSE DALLA PROPRIETA, DA DIRITTO DI GODIMENTO O DI GARANZIA O DALLA RESPONSABILITA PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO - CONSEGUENZE - COPERTURA CONTEMPORANEA DEGLI INTERESSI DI PIU SOGGETTI - CONFIGURABILITA.*
ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - SOGGETTO ASSICURATO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE ALLA CONSERVAZIONE DELLA COSA - DERIVAZIONE DI TALE INTERESSE DALLA PROPRIETA, DA DIRITTO DI GODIMENTO O DI GARANZIA O DALLA RESPONSABILITA PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO - CONSEGUENZE - COPERTURA CONTEMPORANEA DEGLI INTERESSI DI PIU SOGGETTI - CONFIGURABILITA.*
Nell'Assicurazione contro i danni stipulata per conto di chi spetta il soggetto assicurato, al quale deve essere corrisposto l'indennizzo non coincide col contraente, ma viene determinato in un momento successivo alla stipulazione del contratto, in funzione della titolarita dell'interesse assicurato e, cioe, dell'interesse alla conservazione della cosa. Tale interesse deriva normalmente da un rapporto di proprieta con la cosa stessa, ma puo scaturire anche da un altro diritto di godimento o da un diritto di garanzia (ad esempio, a favore dell'usufruttuario o del creditore pignoratizio), e puo sorgere, infine, anche dalla responsabilita per il caso di perdita o di danneggiamento, incombente su chi ha temporaneamente il possesso o la detenzione della cosa (ad esempio, a favore del conduttore, del depositario, del vettore). Conseguentemente l'Assicurazione contro i danni per conto di chi spetta puo coprire contemporaneamente l'interesse di piu soggetti i quali al momento del sinistro si trovino in varia veste in rapporto con la cosa assicurata, anche se essi siano incerti al momento della conclusione del contratto o mutino durante la vita del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)