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Sez. 1, Sentenza n. 6334 del 28/11/1981 (Rv. 417119 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER CONTO DI CHI SPETTA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - DIRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ CONSEGUENTE ALL'INFORTUNIO - SOGGETTO LEGITTIMATO.*
Stato
decisa il 1981-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417119-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER CONTO DI CHI SPETTA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - DIRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ CONSEGUENTE ALL'INFORTUNIO - SOGGETTO LEGITTIMATO.*

L'Assicurazione cumulativa contro gli infortuni per conto di chi spetta configura un contratto a favore di terzi, al pari della Assicurazione per conto altrui, dalla quale differisce perché, mentre in quest'ultimo contratto l'assicurato è determinato fin dal momento della conclusione del negozio, in essa la persona del beneficiario viene individuata in un momento successivo alla stipulazione del contratto in funzione della titolarità dello interesse assicurato. In entrambe le ipotesi il diritto al pagamento dell'indennità conseguente all'infortunio compete al terzo assicurato, mentre al contraente è data una mera legittimazione ad agire per far valere i diritti derivanti dal contratto, quando a ciò consente l'assicurato. (Conf 3425/76, mass n 382190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)