Sez. L, Sentenza n. 5011 del 08/04/2002 (Rv. 553576 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione degli artt. 4 e 5 dell'allegato 7 al CCNL per i dipendenti ferroviari valido per il triennio 1990 - 1992.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il premio di percorrenza e l'indennità per manovre effettuate come unico agente di condotta - previsti dagli artt. 4 e 5 dell'allegato 7 al CCNL per i dipendenti ferroviari valido per il triennio 1990 - 1992 - in favore del personale di macchina che effettuava viaggi e, sia pure sporadicamente, manovre, non potevano essere estesi ai dipendenti che svolgevano, con la diversa qualifica di manovratori, solo la seconda delle due suddette attività).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)