Sez. L, Sentenza n. 16136 del 15/11/2002 (Rv. 558537 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di competenze accessorie spettanti ai dipendenti delle ferrovie dello stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è Devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il premio di percorrenza e l'indennità per manovre - previsti dagli artt. 4 e 5 del CCNL per i dipendenti ferroviari valido per il triennio 1990 1992 - in favore del personale di macchina non potevano essere estesi ai dipendenti manovratori, trattandosi di previsioni collocate nel capo del contratto riservato al personale di macchina e di emolumenti volti a compensare la effettuazione di specifici compiti, restando irrilevante la ripartizione in aree del personale ferroviario e risultando confermata tale intenzione delle parti dal successivo riconoscimento al manovratore capo, in sede di contrattazione collettiva, di una sola di tali competenze accessorie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)