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Sez. 3, Sentenza n. 19195 del 04/02/2015 Cc. (dep. 08/05/2015) Rv. 263465 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Art. 143, comma secondo, cod. proc. pen. - Dispositivo di sentenza letto in udienza - Traduzione - Obbligo - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263465-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE

In tema di assistenza linguistica, non sussiste il diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione del dispositivo della sentenza letto in udienza, trattandosi di atto non ricompreso tra quelli per i quali l'art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., anche nel testo vigente introdotto dall'art. 1, comma primo, lett. b) d. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, prevede tale obbligo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)