Sez. 5, Sentenza n. 52245 del 09/10/2014 Cc. (dep. 16/12/2014) Rv. 262101 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Art. 143 cod. proc. pen. come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014 - Conoscenza della lingua italiana - Accertamento di fatto compiuto sulla base delle risultanze degli atti di polizia giudiziaria - Legittimità - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana, previsto dall'art. 143, cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs n. 32 del 2014, non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della lingua italiana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato immune da vizi l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto accertata la conoscenza della lingua italiana sulla base della annotazione della polizia giudiziaria in cui si dava atto che l'indagato aveva in italiano declinato le proprie generalità, risposto alle domande rivoltegli, affermato di non voler sottoscrivere alcun atto se non alla presenza del difensore, ed aveva intrattenuto con questi un colloquio di circa quindici minuti in lingua italiana).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)