Sez. 3, Sentenza n. 11514 del 27/02/2015 Cc. (dep. 19/03/2015) Rv. 262980 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare emessa ex art. 27 cod. proc. pen. - Straniero alloglotta - Traduzione del provvedimento - Necessità - Condizioni - Individuazione.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - IN GENERE
L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero sussiste a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche nel caso di provvedimento disposto a seguito di dichiarazione di incompetenza del g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale, ma la sua configurabilità non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo la stessa, subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)