Sez. 5, Sentenza n. 12731 del 30/08/2002 (Rv. 557219 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento con metodo sintetico - Indici e coefficienti presuntivi di reddito indicati dai redditometri emanati ex legge n. 413/1991 - Applicabilità agli anni anteriori - Legittimità - Art. 5 D.M. 10 settembre 1992 - Rilevanza - Portata - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo sulla scorta di elementi e circostanze di fatto certi, utilizzabili anche dal Ministero delle finanze per la fissazione dei coefficienti presuntivi ai sensi dell'art. nell'articolo 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, consente il riferimento a redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente ai periodi d'imposta da verificare, senza porre problemi di retroattività, poiché il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento della elaborazione. Le medesime considerazioni si attagliano ai redditometri successivi alla legge n. 413 del 1991 - che ha introdotto modifiche al citato art. 38, non risultando in particolare ipotizzabile la violazione della riserva di legge in materia impositiva di cui all'art. 23 Cost. né il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi. Nè, in contrario, depone al riguardo la disposizione di cui all'art. 5, comma terzo, del D.M. 10 settembre 1992 (la quale, nel fare salvi gli effetti degli accertamenti eseguiti in applicazione del precedente redditometro - D.M. 21 luglio 1983 -, stabilisce che "il contribuente può, tuttavia, chiedere, qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri adottati nell'articolo 3 del presente decreto"), avendo essa palese finalità transitoria e, salva la definitività dell'accertamento, consentendo al contribuente di chiedere all'ufficio l'applicazione dei nuovi criteri (i quali, per gli accertamenti ancora da compiere sono invece destinati senz'altro a regolare l'azione amministrativa), a tale stregua pertanto esclusa proprio l'(automatica) applicabilità del redditometro precedente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)