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Sez. 5, Sentenza n. 4011 del 19/05/2005 Ud. (dep. 01/02/2006) Rv. 233593 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Ambito di operatività - Concerne il dispositivo e non la motivazione.
Stato
decisa il 2005-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233593-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto della "reformatio in peius" (art. 597, comma terzo, cod. proc. pen.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la quale può ben essere meno favorevole per l'imputato. È, pertanto, legittima la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)