Sez. 1, Sentenza n. 13702 del 13/03/2007 Ud. (dep. 03/04/2007) Rv. 236433 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Applicabilità al giudizio di rinvio - Pena complessivamente inflitta inferiore a quella irrogata in precedenza - Determinazione della pena per il reato base nel massimo edittale - Violazione del divieto di reformatio in peius - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto di "reformatio in peius", applicabile anche al giudizio di rinvio, concerne il dispositivo e riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui, in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato base nel massimo edittale in senso sfavorevole all'imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente irrogata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)