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Sez. L, Sentenza n. 5710 del 29/10/1982 (Rv. 423446 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. DEL 1976 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423446-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. DEL 1976 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*

L'interpretazione dei contratti collettivi (di diritto comune) compiuta dal giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità allorché tale giudice non abbia ricercato la volontà contrattuale nel rispetto dei canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, osservando che questa, nell'interpretare l'art. 42 parte generale, del C.C.n.L. del 1976 per gli addetti all'industria della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, aveva equivocato tra la soppressione del sistema di frazionamento dell'anzianità e la soppressione della cosiddetta liquidazione a scaglioni, obliterando che la clausola contrattuale si riferiva soltanto alla prima, sicché da questo limitato ambito di operatività non potevano essere tratte conclusioni analoghe per la seconda). (V 2869/80, mass n 406615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)