Sez. L, Sentenza n. 410 del 26/01/1985 (Rv. 438624 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 23 SETTEMBRE 1976 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE, CALZETTERIE E TESSUTI A MAGLIA IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 23 SETTEMBRE 1976 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE, CALZETTERIE E TESSUTI A MAGLIA IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità ove condotta in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e sostenuta da motivazione inficiata da vizi logici e giuridici. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, osservando in particolare che questa - nell'interpretare l'art. 42 del C.C.n.L. 23 settembre 1976 per gli addetti alle aziende fabbricanti maglierie, calzetterie, e tessuti a maglia, il quale riproduceva l'art. 6 del C.C.n.L. 1 dicembre 1967 - aveva equivocato tra soppressione del sistema di frazionamento dell'anzianità e soppressione del sistema di liquidazione a scaglioni, obliterando che la clausola contrattuale si riferiva soltanto alla prima, sicché, atteso tale limitato ambito di operatività, non se ne potevano trarre analoghe conclusioni per la seconda). (Conf 5710/82, mass n 423446; (Conf 2869/80, mass n 406615).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/12/1967 num. 6, Contr. Coll. 23/09/1976 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)