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Sez. L, Sentenza n. 2391 del 26/02/1993 (Rv. 481121 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Recesso per motivo politico - Sindacale - Ex legge n. 56 del 1974 - Estremi - Appartenenza ad un movimento politico o sindacale o partecipazione ad attività sindacale - Inidoneità - Prova della motivazione politico-sindacale - Onere del lavoratore.
Stato
decisa il 1993-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481121-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere

Per l'accertamento degli estremi dell'ipotesi di licenziamento intimato per motivi politici o sindacali, prevista dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1974 n. 56, non sono sufficienti l'appartenenza ad un movimento politico o sindacale o la partecipazione ad attività sindacali, elementi su cui non può fondarsi una presunzione "iuris tantum" della motivazione politico-sindacale del recesso, la cui prova deve essere fornita dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)