Sez. L, Sentenza n. 1902 del 25/02/1994 (Rv. 485449 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Per motivi politici o sindacali ex art. 1 legge n. 36 del 1974 - Configurabilità - Condizioni - Rilevanza del contesto storico politico della intimazione del licenziamento - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere
Per l'accertamento degli estremi dell'ipotesi di licenziamento intimato per motivi politici o sindacali, prevista dall'art. 1 legge 15 febbraio 1974 n. 36, non è sufficiente la sola appartenenza del lavoratore ad un partito politico, ad un movimento religioso (diversi da quello del datore di lavoro) o ad un sindacato ovvero la semplice partecipazione ad attività sindacali, elementi sui quali non può fondarsi una presunzione, anche relativa, della motivazione politico-sindacale del recesso, la cui prova deve essere fornita dal lavoratore, senza che a tal fine possa attribuirsi decisivo rilievo al contesto storico politico in cui si erano verificati i licenziamenti, atteso che tale elemento non si identifica nel motivo politico sindacale né vale ad individuare il lavoratore quale soggetto discriminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)