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Sez. 1, Sentenza n. 1421 del 17/02/1999 Cc. (dep. 23/06/1999) Rv. 213825 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Nullità dichiarata dal pretore - Abnormità della declaratoria - Esclusione - Conseguenze - Casi in cui è imposta la regressione del procedimento al P.M. - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213825-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE

Il controllo della regolare citazione a giudizio dell'imputato rientra tra i poteri del giudice del dibattimento e la declaratoria di nullità eventualmente pronunciata, se errata, è illegittima e non abnorme, e non è immediatamente e autonomamente impugnabile, ostandovi il disposto degli artt. 568, comma primo, e 586, comma primo, cod. proc. pen.; né l'abnormità è configurabile sotto il profilo di un'indebita regressione del processo (conseguente, nel procedimento pretorile, alla restituzione degli atti al P.M. affinché proceda al rinnovo della notifica della citazione). Ed invero, poiché l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è applicabile anche nel procedimento pretorile, al giudice del dibattimento spetta provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione, salvo che vengano rilevate invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio, nel qual caso il giudice deve restituire gli atti al P.M., pena l'abnormità della sua pronuncia. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, eseguita mediante consegna al difensore in mancanza del previo accesso invano esperito nel domicilio eletto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)