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Sez. L, Sentenza n. 1992 del 20/05/1975 (Rv. 375699 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI- CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COMUNICAZIONE AL DIFENSORE ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - SUFFICIENZA - NULLITA PROCESSUALE DI TALI ATTI - EFFICACIA DI ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375699-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI- CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COMUNICAZIONE AL DIFENSORE ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - SUFFICIENZA - NULLITA PROCESSUALE DI TALI ATTI - EFFICACIA DI ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Gli Atti interruttivi della prescrizione, consistenti nell'Esercizio della facolta di agire in giudizio sono efficaci ancorche non comunicati personalmente alla parte, ma al suo difensore. Tuttavia, tali Atti ove siano nulli sotto il profilo processuale, per essere stata la domanda proposta soltanto in una comparsa conclusionale, possono interrompere la prescrizione in quanto Atti di Costituzione in mora allorche siano stati comunicati alla parte ovvero se di essi questa abbia avuto notizia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)