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Sez. 3, Sentenza n. 650 del 15/05/1967 Ud. (dep. 31/07/1967) Rv. 105101 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELUSIONE - NOZIONE - IPOTESI DI OBBLIGO DI FARE E DI NON FARE - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105101-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELUSIONE - NOZIONE - IPOTESI DI OBBLIGO DI FARE E DI NON FARE - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*

La semplice inattivita non puo, in ogni caso, integrare il contenuto dell'espressione 'eludere l'esecuzioné di cui all'art 388 comma secondo cod pen. infatti, il verbo 'eluderè e stato dal legislatore adoperato proprio per poter fare rientrare nella previsione della norma l'Azione negativa dell'obbligato, quando pero l'Obbligo che e imposto al soggetto del rapporto giuridico passivo consista nel fare qualcosa che non possa eseguirsi senza la sua collaborazione. Deve, pertanto, ritenersi che quando il comportamento imposto consista in un fare che possa anche altrimenti essere eseguito, non e necessario, ai fini della configurabilita del reato, che il dolo sia qualificato dalla frode, dall'artificio, dal sotterfugio, mentre il dolo deve avere tale qualificazione quando il comportamento imposto consista in un fare infungibile. Ne consegue che il significato del verbo 'eluderè e unico sia nell'ipotesi di provvedimenti concernenti l'affidamento di minori o incapaci, sia in quella che concerne i provvedimenti cautelari della proprieta, del possesso o del credito. In entrambe le ipotesi il significato della locuzione e, quindi, identico, ma e necessario tenere conto della qualita dell'Obbligo imposto; se l'Obbligo e di non fare il semplice fare costituisce elusione, mentre se l'Obbligo e di fare il provvedimento non e eluso con la semplice disobbedienza, dovendosi esaminare se quel provvedimento poteva o meno essere eseguito indipendentemente dalla collaborazione del soggetto passivo. (V 104096, 104898, anno 1967; e, in genere sulla sufficienza del dolo (generico al reato, 100990, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)