Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 10/06/1966 (Rv. 323013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E ACCERTAMENTI INCIDENTALI - DECISIONI INCIDENTALI SU QUESTIONI DI STATO SENZA EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E ACCERTAMENTI INCIDENTALI - DECISIONI INCIDENTALI SU QUESTIONI DI STATO SENZA EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE.*
Nel nostro sistema legislativo, come si deduce dagli artt.806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 del T.U. Delle leggi sul consiglio di stato e 3 e 5 del T.U.Delle leggi sulle giunte provinciali amministrative, deve escludersi la possibilita di un accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato, su una questione pregiudiziale di stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale, di diversa natura, specie se vertente fra persone non legittimate, attivamente e passivamente, alle azioni di stato. Ove una questione di stato si presenti come pregiudiziale in altro giudizio arbitrale, penale o amministrativo, la Competenza spettera sempre principaliter al giudice civile con la conseguente sospensione dell'originario procedimento; ove invece si presenti dinanzi al giudice civile dovra applicarsi l'art.34 cod. proc. civ. e considerarsi la questione di stato come rientrante fra quelle questioni pregiudiziali che per legge, e cioe per il sistema legislativo, non possono decidersi se non con autorita di giudicato. In questo caso, se fanno difetto le condizioni necessarie, richieste dalla legge esplicitamente per la decisione delle azioni di stato, il giudice adito per la causa principale non potra giudicare sulla questione incidentale, se invece il giudice adito e competente per la questione di stato e sussistono le condizioni soggettive -legittimazione del soggetto attivo e del soggetto passivo- ed oggettive perche si possa pronunziare su di essa, egli giudichera sull'Azione di stato, ma principaliter e con efficacia di giudicato. -nella specie, in un giudizio promosso contro l'amministrazione delle Finanze avente ad oggetto azioni di petizione di eredita, devolutasi allo stato in Mancanza di successibili entro il sesto grado, si era chiesto in via incidentale l'accertamento che il de cuius e il rivendicante, nati da genitori, uniti da matrimonio religioso, e da costoro riconosciuti come figli naturali, avevano lo stato di figli legittimi, per cui l'eredita si sarebbe devoluta al fratello superstite. La Corte regolatrice ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il chiesto accertamento ed ha enunciato i principi su indicati-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 249, Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 28 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 3 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)