Sez. 1, Sentenza n. 15058 del 22/11/2000 (Rv. 541995 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Procedimento - Ordinanza ex art. 576 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO
Il procedimento di espropriazione - se, dopo l'aggiudicazione provvisoria, prosegue con l'eventuale offerta di aumento di sesto e con la gara tra gli offerenti - è sempre retto, anche nella nuova fase, dall'ordinanza ex art. 576 cod. proc. civ. (la S.C. ha così confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la fase di aumento di sesto, pur distinguendosi dalla fase della vendita con incanto, non è disciplinata dalle disposizioni sulla vendita senza incanto, sicché il giudice delegato può, con valutazione caso per caso, fissare una cauzione, per la partecipazione alla gara, superiore al limite minimo di cui all'ultimo comma dell'art. 571 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 571, Cod. Civ. art. 576, Cod. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)