Sez. 3, Sentenza n. 14842 del 27/06/2007 (Rv. 598169 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Procedimento - Ordinanza ex art. 576 cod. proc. civ. - Modifica - Ammissibilità - Anche nella parte relativa alla cauzione - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO
Il procedimento di espropriazione - se, dopo l'aggiudicazione provvisoria, prosegue con l'eventuale offerta di aumento di sesto e con la gara tra gli offerenti - è retto, anche nella nuova fase, dall'ordinanza ex art. 576 cod. proc. civ., la quale trova il suo momento esecutivo (art.487 cod. proc. civ.) nell'aggiudicazione, sicchè fino a tale momento può sempre essere revocata o modificata dal giudice che l'ha emessa. Pertanto il giudice dell'esecuzione può modificarla anche nella parte che concerne la cauzione, senza che sia prevista alcuna pubblicità del provvedimento quando, come nella specie, la modifica sia contenuta nello stesso verbale di vendita, di cui chi non sia stato presente all'incanto prende conoscenza con la lettura del verbale, che è in ogni caso indispensabile al fine di conoscere il prezzo raggiunto dall'incanto. (Fattispecie anteriore all'approvazione della modifica di cui all'art. 584 cod. proc. civ., con la quale è stato espressamente previsto il raddoppio della cauzione da parte dell'offerente in aumento di sesto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)