Sez. 3, Sentenza n. 3287 del 15/02/2006 (Rv. 587637 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecito disciplinare per concorrenza illecita - Caratteri - Tipicità o atipicità del comportamento - Condotta compiacente relativa alla stipula di atto valido - Configurabilità - Fattispecie relativa a compravendita immobiliare e occultamento di prezzo.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In riferimento agli illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147 della legge n.89 del 1913, nel vietare le forme illecite di concorrenza, non in sé, bensì quale forma di lesione del bene protetto dalla norma del decoro e del prestigio della classe notarile, prevede che la concorrenza illecita in questione può concretarsi in una serie di comportamenti tipici o atipici, tra i quali può ben ricomprendersi una condotta "compiacente" a favore del cliente, senza che a ciò osti l'impossibilità di rifiutare la stipula di un atto valido sotto il profilo civilistico e tributario, atteso che l'illecito disciplinare è ipotizzabile anche in relazione a comportamenti ulteriori rispetto alla stipula dell'atto ed anzi resi necessari proprio dalla stessa. (Nella specie, relativa alla stipula di nove compravendite immobiliari e contestualmente di altrettanti atti di mutuo per importi inspiegabilmente e notevolmente superiori al prezzo dichiarato nella compravendita, la sentenza confermata dalla S.C. aveva sanzionato con la censura il notaio, per comportamento frettoloso e compiacente, in quanto il riferimento, ai fini della dichiarazione di valore del bene, ai parametri catastali, non escludeva l'applicabilità ai clienti delle sanzioni previste dall'art. 72 d.P.R. n. 131 del 1986 in caso di accertata dichiarazione di prezzo inferiore rispetto a quello corrisposto).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1972 num. 131 art. 72, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)