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Sez. 3, Sentenza n. 10683 del 07/07/2003 (Rv. 564867 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecito disciplinare di violazione del prestigio e decoro della professione notarile - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564867-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In riferimento agli illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147 della legge n.89 del 1913 prevede due fattispecie alternative di illecito, una consistente nella illecita concorrenza, e l'altra che consiste nella compromissione della dignità e della reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile; quest'ultima è una fattispecie di illecito disciplinare a condotta libera, all'interno del quale è punibile ogni condotta, posta in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idonea a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si pone in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico, nonché dei "principi di deontologia professionale dei notai" emanati dal Consiglio nazionale del Notariato nel 1994; l'obbligo di rispettare tali principi, primi fra tutti i principi della indipendenza e della imparzialità, nonché della tendenziale esclusività dell'attività svolta, non costituisce limitazione del principio della libera iniziativa privata, previsto e tutelato dall'art. 41 Cost., in quanto la professione notarile non è soltanto una libera professione finalizzata al perseguimento di interessi di natura personale, ma costituisce anche esercizio di una pubblica funzione, che deve essere esercitata nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla legge (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che avesse posto in essere una condotta lesiva del prestigio e del decoro della professione notarile il notaio che aveva intrapreso l'attività di procacciatore d'affari, svolgendo attività di intermediazione per la collocazione di prodotti assicurativi).

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 14, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)