Sez. L, Sentenza n. 2904 del 26/03/1999 (Rv. 524621 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Condono previdenziale ex art. 3 comma sesto D. L. 29 marzo 1991 n. 103 - Obbligo di pagamento della somma aggiuntiva strumentale al condono - Sussistenza - Difetto di colpa dell'obbligato - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
Le somme aggiuntive previste dall'art. 3 comma sesto del D. L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, a carico di chi voglia avvalersi del condono previdenziale, non hanno natura sanzionatoria - configurandosi il relativo pagamento quale mezzo, liberamente assunto, per ottenere i benefici previsti dal comma ottavo della stessa disposizione e per evitare il più gravoso regime che sarebbe in difetto applicabile, sia sul piano propriamente sanzionatorio, sia sul piano degli oneri accessori connessi al tardivo pagamento dei contributi assicurativi - con la conseguenza che la relativa obbligazione non è condizionata alla sussistenza della colpa dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 3 com. 6, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)