Sez. 3, Sentenza n. 30 del 07/01/1970 (Rv. 344650 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - AZIONI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE FONDATE SU INADEMPIMENTI TEMPORALMENTE DIVERSI - DIVERSITA DI CAUSA PETENDI - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - AZIONI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE FONDATE SU INADEMPIMENTI TEMPORALMENTE DIVERSI - DIVERSITA DI CAUSA PETENDI - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE.*
Nelle azioni di risoluzione per inadempimento di contratti con prestazioni periodiche, ancorche omogenee, l'inadempimento corrispondente a prestazioni dovute per un determinato periodo e un fatto obiettivamente diverso e diversamente valutabile dall'inadempimento corrispondente a prestazioni dovute per altro periodo sicche ciascuno di tali fatti ben puo di per se integrare una distinta ed autonoma causa petendi e dare, quindi, origine ad una distinta e diversa domanda di risoluzione, perche in tale categoria di azioni la causa petendi non e costituita dall'inadempimento in senso generico, ma da quel particolare e specifico inadempimento che l'attore deduce a fondamento della sua pretesa risolutoria, quale fatto costitutivo del proprio interesse ad agire, diversamente valutabile per gravita ed importanza. Pertanto, non sussiste litispendenza allorquando l'attore propone contro lo stesso convenuto successive azioni per risoluzione contrattuale, fondandole su inadempimenti qualitativamente o anche quantitativamente distinti. (nella specie, la locatrice aveva proposto successivamente due procedimenti di sfratto per morosita nel primo, conclusosi con sentenza di improcedibilita della domanda per irregolarita fiscali relative al rapporto locatizio, aveva fatto valere l'inadempienza della conduttrice da una certa data nel secondo, aveva invocato, oltre la predetta inadempienza, quella successiva alla precedente sentenza. Il pretore aveva disatteso l'eccezione di litispendenza tra i due procedimenti sollevata dalla convenuta). (V 320-66 massima 320619).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)