Sez. 1, Sentenza n. 17267 del 12/07/2013 (Rv. 627441 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Validità - Condizioni - Estinzione del soggetto rappresentato - Omessa dichiarazione o notifica dell'evento da parte del suo procuratore durante il giudizio - Ultrattività del mandato difensivo - Sussistenza - Fattispecie concernente la S.A.C.E.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
È ammissibile l'impugnazione notificata presso il procuratore costituito se costui, unico legittimato a tale fine, ometta di dichiarare o notificare alle altre parti, durante il processo, il verificarsi dell'evento interruttivo per soppressione del soggetto rappresentato (nella specie, S.A.C.E.-Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, cui è subentrata la S.A.C.E.-Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero), intervenuto prima della pubblicazione della sentenza impugnata, così dando luogo alla ultrattività del "mandato ad litem".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)