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Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 02/02/2000 (Rv. 533370 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Validità - Condizioni - Morte della parte costituita prima della pubblicazione della sentenza e omessa dichiarazione o notifica dell' evento da parte del suo procuratore durante il giudizio - Comunicazione della morte da parte del procuratore all' atto della notifica dell'impugnazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533370-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

È ammissibile l'impugnazione notificata presso il procuratore costituto se la parte da questi rappresentata è deceduta prima della pubblicazione della sentenza, ma detto procuratore non abbia dichiarato o notificato tale evento durante il processo, né rileva che il medesimo lo abbia dichiarato all'ufficiale notificatore all'atto della notifica del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)