Sez. 2, Sentenza n. 35191 del 03/07/2008 Ud. (dep. 11/09/2008) Rv. 240954 - 01
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Chiusura della discussione - Camera di consiglio per la deliberazione - Interruzione - Legittimità.
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
La sospensione della deliberazione può essere disposta per assoluta impossibilità pur quando il giudice si avveda, nella camera di consiglio successiva alla discussione finale, di non potersi formare un convincimento per l'esistenza di risultanze probatorie irrimediabilmente contrastanti, rendendosi così necessaria lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)