Sez. 6, Sentenza n. 28356 del 04/05/2004 Ud. (dep. 23/06/2004) Rv. 229451 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Sospensione della deliberazione - Assoluta impossibilità di emettere la decisione - Risultanze probatorie insuperabilmente contrastanti - Ordinanza che dispone una ulteriore attività dibattimentale - Legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
La disposizione contenuta nell'art. 525, terzo comma cod. proc. pen. secondo cui la deliberazione può essere sospesa in caso di assoluta impossibilità, va applicata anche a quelle ipotesi in cui il giudice in camera di consiglio dopo la discussione finale si trovi nell'impossibilità di formarsi un convincimento a causa di risultanze probatorie irrimediabilmente e insuperabilmente contrastanti emergenti ex actis. (Fattispecie in tema di evasione, nella quale il giudice in camera di consiglio aveva rilevato un insuperabile contrasto probatorio tra prova testimoniale e prova documentale in ordine al luogo in cui l'imputato doveva scontare la misura degli arresti domiciliari, disponendo pertanto ulteriori accertamenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)