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Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 11/04/1996 Cc. (dep. 05/10/1996) Rv. 205875 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Momento di efficacia del provvedimento - Data apposta dal magistrato che ha redatto l'atto - Esclusione - Deposito del provvedimento ed attestazione dell'ausiliario - Necessità - Ragioni - Fattispecie in tema di convalida di sequestro.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205875-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La data del provvedimento del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, dalla quale decorrono gli effetti giuridici dell'atto, non è quella in cui il magistrato, datandolo, materialmente lo compila, bensì è quella del deposito, mediante il quale il magistrato si "libera" del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario - cancelliere o segretario - che lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento; tale certificazione, infatti, costituisce il requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento e ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la pronuncia dl giudice di merito che aveva individuato la data certa - rilevante ai fini della tempestività della convalida di un sequestro - in quella apposta dallo stesso magistrato in calce all'atto e non in quella - unica ad essere stata ufficialmente attestata dall'ausiliario - in cui erano state predisposte le copie conformi per la notifica del provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)