Sez. 1, Sentenza n. 3124 del 16/02/2005 (Rv. 579804 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo ex art. 3 legge n. 898 del 1986 - Cumulo materiale con l'illecito penale previsto dall'art. 2 - Sussistenza - Qualificazione giuridica della condotta ex art. 2 - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 prevedono per la medesima fattispecie, rispettivamente, un illecito penale e un illecito amministrativo e, quindi, un'ipotesi di doppia punibilità alla quale va applicato il cumulo materiale fra sanzioni di diversa specie. Né rileva il fatto che il reato previsto dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 possa eventualmente integrare, in via alternativa, il più grave delitto previsto dall'art. 640-bis cod. pen., giacché, ai fini dell'illecito amministrativo, rileva solo che il fatto descritto dall'art. 2 citato sia stato commesso, quale che sia la sua qualificazione penalistica.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)