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Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 23/02/1998 (Rv. 512935 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo ex art. 3 della legge n. 898 del 1986 - Cumulo con l'illecito penale previsto dall'art. 2 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento - Principio di legalità.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512935-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 prevedono per la medesima fattispecie, rispettivamente, un illecito penale e un illecito amministrativo e, quindi, un'ipotesi di doppia punibilità alla quale va applicato il cumulo materiale fra sanzioni di diversa specie. L'illecito penale previsto dall'art. 3 di detta legge non sostituisce alcuna precedente ipotesi di reato, ma costituisce illecito "ab origine" amministrativo. Con la conseguenza, a norma dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n, 689, della sua inapplicabilità a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge che lo prevede.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)