Sez. 1, Sentenza n. 24 del 07/01/1999 (Rv. 522002 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 898 del 1986 - Sospensione del procedimento di opposizione per contestuale pendenza di procedimento penale - Condizioni - Identità di soggetto destinatario delle sanzioni penale ed amministrativa - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge n. 898 del 1986 (nella specie, per fraudolenta percezione di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva da parte di una ditta solo apparentemente approvvigionatasi presso altra impresa, a sua volta denunziata per emissione di false fatturazioni di forniture), il terzo comma dell'art. 3, nello stabilire che "l'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso in cui, per il medesimo fatto, sia promosso procedimento penale", ed, ancora, che "qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il relativo giudizio", va interpretato nel senso che, promosso procedimento penale nei confronti del destinatario (anche) della sanzione amministrativa, il pretore sospende il giudizio di opposizione - onde evitare un potenziale contrasto tra giudicati - nel solo caso in cui il soggetto nei cui confronti penda il procedimento penale sia lo stesso che ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)