Sez. U, Ordinanza n. 9302 del 19/04/2010 (Rv. 612613 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Vincolo di inedificabilità sostanzialmente espropriativo - Atto di reiterazione - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Annullamento - Domanda di risarcimento da illegittima reiterazione del vincolo - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia urbanistica, spetta al giudice ordinario la determinazione dell'indennizzo dovuto "ex lege" per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità, mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato (nella specie, dal Capo dello Stato, adito con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), costituendo questione afferente al merito della cognizione del predetto giudice, dotato di "potestas judicandi", la valutazione della domanda proposta, alla luce del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 39, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)