Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 27/03/2003 (Rv. 561488 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE | Intervento in assemblea del rappresentante del condomino - Rapporti tra il rappresentante ed il condomino - Disciplina del mandato - Vizi della delega - Conseguenze - Effetti - Prima della ratifica - Inefficacia - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione dello stesso rappresentato - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE
In materia di delibere condominiali, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole sul mandato, con la conseguenza che l'operato del delegato nel corso dell'assemblea non è nullo e neppure annullabile ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi; tale inefficacia (temporanea) non è tuttavia rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del condomino pseudo - rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)